Dopo di noi è la legge approvata il 25 giugno del 2016 con l’obiettivo di promuovere e favorire il benessere, l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità gravi a cui è venuto meno il sostegno dei genitori o della rete dei propri congiunti che li hanno seguiti fino a quel momento ed è esteso anche a coloro che pur avendo i genitori ancora in vita non possono più beneficiare del loro sostegno.

L’obiettivo del provvedimento è garantire la massima autonomia e autosufficienza dei soggetti fragili, assicurargli le migliori condizioni di vita e consentire, ove possibile, di continuare a vivere nelle proprie case o in strutture gestite da associazioni, evitando il ricorso all’ assistenza sanitaria.

Il provvedimento è il primo piano concreto volto a riconoscere la disabilità grave con necessità di assistenza come un disagio sociale da supportare nella maniera più adeguata e completa. Tuttavia, non è il primo passo che lo Stato ha fatto in materia.

La Legge Dopo di noi è figlia di un lungo percorso giuridico che ha origine nella Legge 104 del 1992, la quale per la prima volta, riconosceva il concetto di disabile grave, definendolo come un soggetto che “a causa di una minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale”.

Successivamente, Comuni, Regioni e distretti si sono adoperati per avviare protocolli di assistenza alle famiglie e soggetti che aderivano alla definizione di disabile grave, ma è solo nel 2016 che si definisce un testo di legge apposito per coloro che per taluni motivi non possono più godere dell’assistenza in famiglia.

Punto saliente del testo è la disposizione di un Fondo compartecipato da Regioni, Enti Locali e associazioni del Terzo Settore, utilizzato per far fronte all’assistenza e il sostegno ai disabili privi dell’aiuto della famiglia e agevolazioni per privati, enti e associazioni che decidono di stanziare risorse a loro tutela, oltre a sgravi fiscali, esenzioni e incentivi per la stipula di polizze assicurative, trust e su trasferimenti di beni e diritti post-mortem.

Inoltre, il Fondo supporta progetti e interventi relativi a soluzioni residenziali come il co-housing o abitazioni che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa d’origine e progetti innovativi che favoriscano l’autonomia dei disabili privi di assistenza che non rientrano nelle prime soluzioni.

La disposizione agisce anche in merito al trasferimento di beni materiali e immateriali disponendo che in causa di morte, donazione o trust (fondi con patrimonio autonomo), le tasse di successione non saranno corrisposte, come invece normalmente dovuto fuori da questo regime agevolato.

A definire i criteri per poter usufruire di tale sostegno sono le Regioni, che hanno anche il compito di individuare i programmi da avviare e di operare i dovuti controlli, mentre la quota del Fondo attribuita a ciascuna Regione è calcolata in base al numero della popolazione regionale nella fascia di età compresa tra i 18 e i 64 anni, in riferimento ai dati ISTAT sulla popolazione residente.

Con l’espressione “dopo di noi” ci si riferisce al periodo di vita dei disabili successivo alla scomparsa dei genitori/familiari.

Sul tema della vita indipendente, la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, all’articolo 19, sancisce “il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone” .

Per quanto riguarda la protezione giuridica, l’articolo 12 prevede che gli Stati Parti adottino misure adeguate per consentire l’accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno necessario ad esercitare la propria capacità giuridica.

Il documento nel dettaglio

Il testo si articola in 10 punti secondo la delibera di Legge del 22/06/2016 n. 112 –
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita’ grave prive del sostegno familiare.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016.

 

Di seguito proponiamo una scheda di approfondimento con i 10 articoli punto per punto.

Art. 1 Finalita’.
In vigore dal 11/09/2018
Modificato da: Decreto legislativo del 03/08/2018 n. 105 Articolo 31
1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli
24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al
comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita’, fatta a New York il
13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e’ volta a favorire il benessere, la
piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilita’.
2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con
disabilita’ grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilita’, prive di sostegno
familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perche’ gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno
genitoriale, nonche’ in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della
persona interessata gia’ durante l’esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare
l’istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all’
articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volonta’ delle persone con disabilita’ grave, ove
possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Lo stato di disabilita’ grave, di cui all’articolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e’ accertato con le modalita’ indicate all’articolo 4 della medesima legge.
Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla
legislazione vigente in favore delle persone con disabilita’.
3. La presente legge e’ volta, altresi’, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di
assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile e di
fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario
anche a favore di enti del Terzo settore iscritti nella sezione enti filantropici del Registro Unico Nazionale del Terzo
settore, o che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all’articolo 5, lettere a) o u) del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in favore di persone con disabilita’ grave, secondo le modalita’ e alle condizioni
previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge.

Art. 2 Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale.
In vigore dal 15/08/2018
Modificato da: Decreto-legge del 12/07/2018 n. 86 Articolo 3
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell’ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente, l’assistenza sanitaria e sociale ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, anche mediante
l’integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i comuni. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia e dei vincoli di finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono,
nell’ambito territoriale di competenza, i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di
prevenzione. Nell’ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli
obiettivi di servizio di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i livelli essenziali
delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge in tutto
il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’
articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
delegato per la famiglia e le disabilita’, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono con proprio
decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli obiettivi di servizio per le
prestazioni da erogare ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di
cui all’articolo 3.

Art. 3 Istituzione del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilita’ grave prive del sostegno familiare.
In vigore dal 15/08/2018
Modificato da: Decreto-legge del 12/07/2018 n. 86 Articolo 3
1. Per le finalita’ di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, e per l’attuazione dell’articolo 2, comma 2, e’ istituito nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilita’ grave
prive del sostegno familiare, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo e’ determinata in 90 milioni di
euro per l’anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l’anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
2. L’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo e’ subordinato alla sussistenza di requisiti
da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e le
disabilita’, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’
articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalita’ il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita’ provvedono annualmente alla ripartizione delle
risorse del Fondo.
3. Le regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalita’ per l’erogazione dei
finanziamenti, le modalita’ per la pubblicita’ dei finanziamenti erogati e per la verifica dell’attuazione delle attivita’
svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

Art. 4 Finalita’ del Fondo.
In vigore dal 25/06/2016
1. Il Fondo e’ destinato all’attuazione degli obiettivi di servizio di cui all’articolo 2, comma 2, e, in particolare, alle
seguenti finalita’:
a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla
domiciliarita’ in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa
familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunita’ offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire
l’isolamento delle persone con disabilita’ grave di cui all’articolo 1, comma 2;
b) realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilita’ grave
di cui all’articolo 1, comma 2, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per
far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volonta’ delle persone con disabilita’ grave, ove
possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;
c) realizzare interventi innovativi di residenzialita’ per le persone con disabilita’ grave di cui all’articolo 1, comma 2,
volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento
degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari
per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilita’;
d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di
sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di
autonomia possibile delle persone con disabilita’ grave di cui all’articolo 1, comma 2.
2. Al finanziamento dei programmi e all’attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di
sussidiarieta’ e delle rispettive competenze, possono compartecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore,
nonche’ altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell’assistenza alle persone con
disabilita’ e le famiglie che si associano per le finalita’ di cui all’articolo 1. Le attivita’ di programmazione degli
interventi di cui al comma 1 prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con
disabilita’.

Art. 5 Detraibilita’ delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilita’
grave.
In vigore dal 25/06/2016
1. All’articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «o di invalidita’ permanente.» e’ inserito il seguente periodo:
«A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, l’importo di euro 530 e’ elevato a euro 750
relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con
disabilita’ grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le
modalita’ di cui all’articolo 4 della medesima legge».
2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 35,7 milioni di euro per l’anno 2017 e in 20,4
milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell’articolo 9.

Art. 6 Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione.
In vigore dal 11/09/2018
Modificato da: Decreto legislativo del 03/08/2019 n. 105 Articolo 31

1. I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile
ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilita’ grave
come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalita’ di cui
all’articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 2,
commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il trust ovvero i fondi
speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 ovvero il vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile
perseguano come finalita’ esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilita’ grave, in
favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalita’ deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust, nel
regolamento dei fondi speciali o nell’atto istitutivo del vincolo di destinazione.
3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le
seguenti condizioni:
a) l’istituzione del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3
dell’articolo 1 ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile siano fatti
per atto pubblico;
b) l’atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3
dell’articolo 1 ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile
identifichino in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivano la funzionalita’ e i bisogni
specifici delle persone con disabilita’ grave, in favore delle quali sono istituiti; indichino le attivita’ assistenziali
necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilita’ grave, comprese le attivita’
finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilita’ grave;
c) l’atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3
dell’articolo 1 ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile
individuino, rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli
obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilita’ grave, adottando ogni
misura idonea a salvaguardarne i diritti; l’atto istitutivo ovvero il contratto di affidamento fiduciario ovvero l’atto di
costituzione del vincolo di destinazione indichino inoltre gli obblighi e le modalita’ di rendicontazione a carico del
trustee o del fiduciario o del gestore;
d) gli esclusivi beneficiari del trust ovvero del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al
comma 3 dell’articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile siano le
persone con disabilita’ grave;
e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust o nei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 ovvero i beni
immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del
codice civile siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalita’ assistenziali del trust ovvero dei fondi
speciali o del vincolo di destinazione;
f) l’atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3
dell’articolo 1 ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile
individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione del trust o della stipula dei
fondi speciali ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore.
Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;
g) l’atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3
dell’articolo 1 ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile
stabiliscano il termine finale della durata del trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 ovvero del
vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile nella data della morte della persona con disabilita’
grave;
h) l’atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3
dell’articolo 1 ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile
stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.
Legge del 22/06/2016 n. 112 –
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4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il trust ovvero stipulato i fondi speciali
di cui al comma 3 dell’articolo 1 ovvero costituito il vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile
, i trasferimenti di beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall’imposta
sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in
misura fissa.
5. Al di fuori dell’ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del trust ovvero del contratto che disciplina
i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del
codice civile istituito a favore di soggetti con disabilita’ grave, come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalita’ di cui all’articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del
patrimonio residuo, ai sensi della lettera h) del comma 3 del presente articolo, e’ soggetto all’imposta sulle
successioni e donazioni prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione
del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.
6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 ovvero
dei vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilita’
grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalita’ di cui
all’articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.
7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonche’ le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le
dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal
gestore del vincolo di destinazione sono esenti dall’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
8. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai fondi speciali
di cui al comma 3 dell’articolo 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all’articolo 9,
comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero
dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 si applicano le detrazioni previste dall’articolo 83, comma 1,
secondo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le deduzioni di cui al comma 2 del predetto
articolo 83 con il limite ivi indicato elevato al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura
massima di 100.000 euro annui.
10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017; le agevolazioni di cui al
comma 9 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2016.
11. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita’, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definite le modalita’ di attuazione del presente articolo.
12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e 7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017,
e dal comma 9, valutate in 6,258 milioni di euro per l’anno 2017 e in 3,650 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2018, si provvede ai sensi dell’articolo 9.

Art. 7 Campagne informative.
In vigore dal 25/06/2016
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne informative
al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico
previste per le persone con disabilita’ grave, in modo da consentire un piu’ diretto ed agevole ricorso agli strumenti di
tutela previsti per l’assistenza delle persone con disabilita’ prive del sostegno familiare, nonche’ di sensibilizzare
l’opinione pubblica sulla finalita’ di favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilita’.

Art. 8 Relazione alle Camere.
In vigore dal 15/08/2018
Modificato da: Decreto-legge del 12/07/2018 n. 86 Articolo 3
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita’ trasmettono alle
Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge
e sull’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 9. La relazione illustra altresi’ l’effettivo andamento delle minori entrate
derivanti dalle medesime disposizioni, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

Art. 9 Disposizioni finanziarie.
In vigore dal 25/06/2016
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l’anno 2016, a 38,3 milioni di euro per
l’anno 2017 e a 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6,
valutate complessivamente in 51,958 milioni di euro per l’anno 2017 e in 34,050 milioni di euro annui a decorrere dal
2018, si provvede:
a) quanto a 90 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’
articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) quanto a 258.000 euro per l’anno 2017 e a 150.000 euro annui a decorrere dall’anno 2018, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze effettua il monitoraggio delle minori entrate
recate dagli articoli 5 e 6. Le eventuali risorse corrispondenti all’eventuale minore esigenza di copertura delle minori
entrate di cui al primo periodo, valutata in via strutturale sulla base delle risultanze del monitoraggio delle predette
minori entrate e quantificata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, confluiscono, a decorrere
dall’anno di quantificazione, nel Fondo di cui all’articolo 3.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

Art. 10 Entrata in vigore.
In vigore dal 25/06/2016
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.